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Comune di Fossacesia - Via Marina, 18, 66022 Fossacesia (CH) - tel: 0872 6222 1 - fax: 0872 6222 37 - codice fiscale: 00182910695
   

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ICI, il 16 dicembre 2010 scade il termine per il versamento PDF Stampa E-mail

CITTA' DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

SETTORE II - FINANZE E CONTABILITA'

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista  la deliberazione di Giunta Municipale N. 40  del 17 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 13.04.2010;

    SI RENDE NOTO CHE IL 16 DICEMBRE 2010 

scade il termine per il versamento della rata a saldo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2010.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al COMUNE DI FOSSACESIA su apposito c/c postale n. 34142638 intestato a:

Comune di Fossacesia  Tributo ICI Servizio Tesoreria Via Marina n.18  - 66022 Fossacesia (CH).

Oppure, secondo le modalità del Capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'importo finale della rata dell'imposta da versare, viene arrotondato all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centetesimi ovvero per eccesso se superiore.

Non si fa luogo al versamento se l'importo dell'imposta annua dovuta è uguale o inferiore ad € 2,00. 

 L'imposta, per l'anno 2010, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, le seguenti aliquote:     

  • abitazione principale dei residenti 4,90 %° (Categorie catastali A1, A8 e A9);
  • tutte le altre unità immobiliari terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per

    tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate  7 %°;

  • immobili destinati ad attività produttive 5,5 %°;
  • NOVITA' D.L. 27 maggio 2008, n. 93 A decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli immobili, di cui al D.L.gs 504/92 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.L.gs. 504/92 e successive modifiche, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, ad eccezione di quelle categorie catastali   A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi la detrazione prevista.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico, tel.  0872 622236 o sul sito www.comune.fossacesia.ch.it

Dalla Residenza Municipale, 26/11/2010

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Rag. Lucia Nardone)

 

 

 

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