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Anagrafe dal 9 maggio si cambia PDF Stampa E-mail

CITTA' DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Settore  VI - Servizi Demografici

A V V I S O

Anagrafe: dal 09 maggio 2012 si cambia

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.l. n. 5/2012, convertito nella l. n. 35/2012, riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico (d.p.r. n. 223/1989) e, precisamente :

a)       trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b)      costituzione di una nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c)       cambiamento di abitazione,  attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno, che sarà possibile inoltrare a questo Comune con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze".
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione (art. 38) i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche NON SOLO attraverso l'apposito sportello comunale, ma anche :

  • per raccomandata;
  • per fax al n. 0872 622237;
  • per via telematica, all'indirizzo: comune@pec.fossacesia.org però, quest'ultima possibilità, è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificato del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

L'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del succitato dpr., effettua le registrazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

Nel caso di dichiarazioni riguardanti il solo trasferimento di residenza, questo comune, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilascerà solo la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
AVVERTENZE :
I commi 4 e 5 del citato art. 5 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese dal cittadino ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica a seguito di trasferimento da altro Comune o dall'estero o il cambio di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi dell'accertamento stesso.

In caso di dichiarazioni (da rendersi nei 20 giorni successivi al verificarsi dell'evento) non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente :

la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;

il rilievo penale della dichiarazione mendace con conseguente segnalazione, da parte di questo Ufficio Anagrafe, alle autorità della pubblica sicurezza, della discordanza tra le dichiarazione rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

La stessa norma stabilisce, altresì, che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati al richiedente :

- o gli eventuali requisiti mancanti;

- o gli esiti negativi degli accertamenti svolti dal locale ufficio di Polizia Municipale, ai sensi dell'ex- art. 10 bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'ex-art.20 della succitata legge 241, che disciplina il silenzio-assenso.
Alla luce dello stesso art.10 bis la comunicazione del preavviso di rigetto, interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni   previsti, dallo stesso art.10bis, per la presentazione delle osservazioni.

Dall'entrata in vigore della nuova normativa (Mercoledì 09/05/2012), per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il personale in servizio presso l'Ufficio Anagrafe, nelle ore e nei giorni di apertura degli sportelli, ai seguenti recapiti :


telefono email
Responsabile : MariaRosa Di Giuseppe 0872/622238 ufficiosegreteria@comune.fossacesia.ch.it
Nicola Pocetti 
0872 622224 protocollo@comune.fossacesia.ch.it
Rosaria Stante 0872 622225 ufficiodelibere@comune.fossacesia.ch.it

Numero fax                                                                  0872 622237

Fossacesia,9 maggio 2012

Il Responsabile

Mariarosa Di Giuseppe

 

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