CITTA' DI FOSSACESIA
Provincia di Chieti
Settore VI - Servizi Demografici
A V V I S O
Anagrafe:
dal 09 maggio 2012 si cambia
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.l. n. 5/2012,
convertito nella l. n. 35/2012, riguardano la possibilità di effettuare le
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del
regolamento anagrafico (d.p.r. n. 223/1989) e, precisamente :
a)
trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di una nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o
della convivenza;
c) cambiamento
di abitazione, attraverso la compilazione
di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'Interno, che sarà possibile inoltrare a questo Comune con le modalità di
cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 "Modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze". Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione (art. 38) i cittadini
potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche NON SOLO attraverso
l'apposito sportello comunale, ma anche :
- per fax
al n. 0872 622237;
- per via
telematica, all'indirizzo: comune@pec.fossacesia.org però, quest'ultima
possibilità, è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; b) che l'autore sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione
del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la
dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica
certificato del dichiarante;
d) che
la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del
documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica semplice.
L'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione
delle dichiarazioni di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del succitato
dpr., effettua le registrazioni ricevute, fermo restando che gli effetti
giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
Nel caso di dichiarazioni riguardanti il solo trasferimento di
residenza, questo comune, nelle more del ricevimento della comunicazione da
parte del comune di precedente iscrizione, rilascerà solo la certificazione
relativa alla residenza e allo stato di famiglia, limitatamente alle
informazioni documentate. AVVERTENZE : I commi 4 e 5 del citato art. 5 disciplinano la fase successiva alla
registrazione delle dichiarazioni rese dal cittadino ovvero quella che
attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica a
seguito di trasferimento da altro Comune o dall'estero o il cambio di
abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi
dell'accertamento stesso.
In caso di dichiarazioni (da rendersi nei 20 giorni successivi al
verificarsi dell'evento) non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e
76 del d.p.r. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente :
la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
il rilievo penale della dichiarazione mendace con conseguente segnalazione, da
parte di questo Ufficio Anagrafe, alle autorità della pubblica sicurezza, della
discordanza tra le dichiarazione rese dagli interessati e gli esiti degli
accertamenti esperiti.
La stessa norma stabilisce, altresì, che gli accertamenti siano svolti entro 45
giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano
comunicati al richiedente :
- o gli eventuali requisiti
mancanti;
- o gli esiti negativi degli accertamenti
svolti dal locale ufficio di Polizia Municipale, ai sensi dell'ex- art. 10 bis
della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla
situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi
dell'ex-art.20 della succitata legge 241, che disciplina il silenzio-assenso. Alla luce dello stesso art.10 bis la comunicazione del preavviso di rigetto,
interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di dieci giorni previsti, dallo stesso art.10bis, per la
presentazione delle osservazioni.
Dall'entrata in vigore della nuova normativa (Mercoledì 09/05/2012), per
informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il personale in servizio
presso l'Ufficio Anagrafe, nelle ore e nei giorni di apertura degli sportelli,
ai seguenti recapiti :
Numero fax 0872 622237
Fossacesia,9 maggio 2012
Il Responsabile
Mariarosa Di Giuseppe
|