CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE II - FINANZA E CONTABILITA'
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale N. 40 del 17 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 13.04.2010;
SI RENDE NOTO CHE IL 16 GIUGNO 2010
scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2010, che corrisponde al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al COMUNE DI FOSSACESIA su apposito c/c postale n. 34142638 intestato a: Comune di Fossacesia Tributo ICI Servizio Tesoreria Via Marina n.18 - 66022 Fossacesia (CH), oppure, secondo le modalità del Capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.
L'importo finale della rata dell'imposta da versare, viene arrotondato all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centetesimi ovvero per eccesso se superiore.
Non si fa luogo al versamento se l'importo dell'imposta annua dovuta è uguale o inferiore ad € 2,00.
L'imposta, per l'anno 2010, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, le seguenti aliquote:
-
abitazione principale dei residenti 4,90 %° (Categorie catastali A1, A8 e A9);
-
tutte le altre unità immobiliari terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate 7 %°;
-
immobili destinati ad attività produttive 5,5 %°;
-
NOVITA' D.L. 27 maggio 2008, n. 93 A decorrere all'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli immobili, di cui al D.L.gs 504/92 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.L.gs. 504/92 e successive modifiche, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi la detrazione prevista.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico, tel. 0872 622236 o sul sito www.comune.fossacesia.ch.it.
Dalla Residenza Municipale, li 21 maggio 2010
IL RESPONSABILE
Rag. Lucia Nardone
|