COMUNE DI FOSSACESIA
Provincia di Chieti
SETTORE II - FINANZE E CONTABILITA'
IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Visto il D.Lgs
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale N. 40 del 17 marzo 2006;
Vista la deliberazione
del Consiglio Comunale N. 5 del 27.01.2011;
SI
RENDE NOTO CHE
IL 16
GIUGNO 2011 scade
il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2011, che corrisponde al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
L'imposta deve essere corrisposta
mediante versamento diretto al COMUNE DI FOSSACESIA su apposito
c/c postale n. 34142638 intestato a: Comune di
Fossacesia Tributo ICI Servizio
Tesoreria Via Marina n.18 - 66022
Fossacesia (CH). Oppure,
secondo le modalità del Capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.
L'importo finale della rata
dell'imposta da versare, viene arrotondato all'Euro, per difetto se la frazione
è inferiore a 49 centetesimi ovvero per eccesso se superiore.
Non si fa luogo al versamento
se l'importo dell'imposta annua dovuta è uguale o inferiore ad € 2,00.
L'imposta, per l'anno 2011, per gli immobili
siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli
immobili stessi, le seguenti aliquote:
-
abitazione principale dei residenti
4,90 %° (Categorie catastali A1, A8 e A9)
-
tutte le altre unità immobiliari terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili
locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote
differenziate 7 %°
-
immobili destinati ad attività produttive
5,5 %°
NOVITA' D.L. 27 maggio 2008, n. 93 A decorrere dall'anno 2008, è esclusa
dall'Imposta Comunale sugli immobili, di cui al D.L.gs 504/92 l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
intende quella considerata tale ai sensi del D.L.gs. 504/92 e successive
modifiche, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente
alla data di entrata in vigore del citato Decreto, ad eccezione di quelle
categorie catastali A1, A8 e A9 per le
quali continuano ad applicarsi la detrazione prevista
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso
l'Ufficio Tributi nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico, tel 0872.622236 e sul sito www.comune.fossacesia.ch.it
Dalla
Residenza Municipale, li 17 maggio 2011
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Lucia Nardone
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