I seguenti interventi ,se non in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati o adottati e con i regolamenti in vigore, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dal D.Lgs 42/2004 per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientali, sono subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'Art.2.60 della Legge 23/12/1996 n° 662 nel testo in vigore con le modifiche introdotte dalla L.23/05/1997 n.135, D.Lgs. 29/10/1999 n.490, D.P.R. 380/2001, L.21/12/2001 n.443 , D.P.R. 380/01 e D.Lgs.27/12/2002 n.301: a) gli interventi non subordinati al permesso di costruire, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. b) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e scale di sicurezza. c) opere di eliminazione di barriere architettoniche consistenti in rampe e ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio d) recinzioni, muri di cinta, cancellate e pertinenze di edifici esistenti come definite dall'Art.817 del C.C. e) sistemazione di aree da destinare ad attività sportive, senza realizzazione di volumi o superfici edificate f) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla stabilità dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nel Centro Storico, non modifichino la destinazione d'uso g) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato i) varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché per il rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 39 In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione su progetti di rilevante importanza riguardanti la trasformazione dell'ambiente urbano, rurale e naturale, e, nell’ambito della subdelega ai Comuni di cui al 2° comma art.1 L.R. n.2 del 13.02.2003, sulle nuove costruzioni eccedenti i 1.000 mc. di volume edilizio; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21- 12-2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione nelle zone omogenee di piano , qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali e di piani particolareggiati recanti precise disposizioni plano-volumetriche. L'esecuzione delle opere sopraelencate avviene sotto la responsabilità del Progettista, del Committente e dell'Esecutore, sia per quanto riguarda la classificazione degli interventi ,sia per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e di igiene. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla consistenza delle opere, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere non rientrino tra quelle avanti elencate o siano in contrasto con la normativa in vigore.
Cosa
fare
Comunicazione sulla base dell'apposito modello disponibile on line o presso l'
ufficio competente con allegata la documentazione prevista sottoscritta
dal proprietario e dal tecnico abilitato, almeno 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori. Nei seguenti casi è necessario ottenere una preventiva autorizzazione, senza la
quale la denuncia di inizio attività non è efficace: - DIA soggetta a tutela paesaggistica, per la quale è necessario ottenere il
rilascio di una preventiva autorizzazione paesaggistica ed attendere la
scadenza dei termini previsti per la procedura di controllo da parte della
Soprintendenza (60 giorni) in relazione al possibile annullamento
dell'autorizzazione stessa; - edifici soggetti a tutela per le loro caratteristiche di beni culturali, per
i quali è necessario ottenere il rilascio di una autorizzazione della
Soprintendenza; - edifici interni al "perimetro dell'abitato da consolidare" per i quali è
necessario ottenere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte
dell'Amministrazione comunale; - edifici per i quali è prevista la sopraelevazione, soggetta al rilascio di una
specifica autorizzazione da parte della Amministrazione comunale; - se gli interventi edilizi (e loro varianti) modificano i requisiti igienico
sanitari.