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Comune di Fossacesia - Via Marina, 18, 66022 Fossacesia (CH) - tel: 0872 6222 1 - fax: 0872 6222 37 - codice fiscale: 00182910695
   

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Denuncia di inizio attività (DIA) PDF Stampa E-mail

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Altre informazioni

Dove rivolgersi

Che cos'è

I seguenti interventi ,se non in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati o adottati e
con i regolamenti in vigore, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dal D.Lgs
42/2004 per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientali, sono
subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'Art.2.60 della Legge
23/12/1996 n° 662 nel testo in vigore con le modifiche introdotte dalla L.23/05/1997 n.135,
D.Lgs. 29/10/1999 n.490, D.P.R. 380/2001, L.21/12/2001 n.443 , D.P.R. 380/01 e
D.Lgs.27/12/2002 n.301:
a) gli interventi non subordinati al permesso di costruire, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
b) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e scale di
sicurezza.
c) opere di eliminazione di barriere architettoniche consistenti in rampe e ascensori esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate e pertinenze di edifici esistenti come definite dall'Art.817
del C.C.
e) sistemazione di aree da destinare ad attività sportive, senza realizzazione di volumi o
superfici edificate
f) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla stabilità dell'immobile e, limitatamente agli immobili
compresi nel Centro Storico, non modifichino la destinazione d'uso
g) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove
disposizioni
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato
i) varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai
fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché per il rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
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In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:
a) gli interventi di ristrutturazione su progetti di rilevante importanza riguardanti la trasformazione dell'ambiente urbano, rurale e naturale, e, nell’ambito della subdelega ai Comuni di cui al 2° comma art.1 L.R. n.2 del 13.02.2003, sulle nuove costruzioni eccedenti i 1.000 mc. di volume edilizio;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21-
12-2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il
progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione nelle zone omogenee di piano , qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali e di piani particolareggiati recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
L'esecuzione delle opere sopraelencate avviene sotto la responsabilità del Progettista, del
Committente e dell'Esecutore, sia per quanto riguarda la classificazione degli interventi ,sia per
quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e di igiene.
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla
consistenza delle opere, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i provvedimenti sanzionatori
nel caso che le opere non rientrino tra quelle avanti elencate o siano in contrasto con la normativa
in vigore.

Cosa fare

Comunicazione sulla base dell'apposito modello disponibile on line o presso l' ufficio competente con allegata la documentazione prevista sottoscritta dal proprietario e dal tecnico abilitato, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Nei seguenti casi è necessario ottenere una preventiva autorizzazione, senza la quale la denuncia di inizio attività non è efficace: 
- DIA soggetta a tutela paesaggistica, per la quale è necessario ottenere il rilascio di una preventiva autorizzazione paesaggistica ed attendere la scadenza dei termini previsti per la procedura di controllo da parte della Soprintendenza (60 giorni) in relazione al possibile annullamento dell'autorizzazione stessa;
- edifici soggetti a tutela per le loro caratteristiche di beni culturali, per i quali è necessario ottenere il rilascio di una autorizzazione della Soprintendenza;
- edifici interni al "perimetro dell'abitato da consolidare" per i quali è necessario ottenere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale; 
- edifici per i quali è prevista la sopraelevazione, soggetta al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Amministrazione comunale;
- se gli interventi edilizi (e loro varianti) modificano i requisiti igienico sanitari.
 

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