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Orari di attività e turni di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per l'anno 2011 PDF Stampa E-mail

CITTA' DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

ordinanza n. 22 del 09 dicembre 2010

IL SINDACO

RITENUTO dover garantire soddisfacenti livelli di servizio, tenuto conto delle esigenze del traffico, del turismo, e della necessità di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti per uso autotrazione;

VISTO l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616,  che attribuisce ai Comuni,  le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione, nonché dei turni di apertura e alle relative sanzioni amministrative;

VISTA la Legge Regionale 16 febbraio 2005, n. 10, " Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti ", che all'art. 28, comma 1, determina in 52 ore settimanali l'orario minimo di attività degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 1996 " Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ", che all'art. 4 - comma 1, lett. g), testualmente recita" nei giorni festivi deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti esistenti e funzionanti in questo territorio comunale, che attualmente sono n. 3;

ACQUISITO il parere dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti;

VISTO il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31.10.2001;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

Art. 1 - Orario di attività

L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti esistenti nel territorio comunale, per l'anno 2011, viene fissato come segue:

a)  PERIODO INVERNALE:

ORARIO ANTIMERIDIANO                    dalle ore 07,00 alle ore 13,00

ORARIO POMERIDIANO                        dalle ore 15,00 alle ore 20,00

b) PERIODO ESTIVO:

ORARIO ANTIMERIDIANO                   dalle ore 06,30 alle ore 13,00

ORARIO POMERIDIANO                       dalle ore 15,00 alle ore 21,00

Per periodo estivo, al fine della presente ordinanza, si intende quello compreso dal 1° aprile al 30 settembre;

Per periodo invernale, al fine della presente ordinanza, si intende quello compreso dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre;

E' fatto obbligo al gestore dell'impianto di comunicare l'orario prescelto all'Ufficio Commercio del Comune di Fossacesia, entro 5 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

Tutti gli impianti devono rimanere aperti obbligatoriamente nelle seguenti fasce orarie:

- fascia antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

- fascia pomeridiana   dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Art. 2  - Turni di apertura

I turni di apertura dei distributori di carburanti nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, sono fissati come da prospetto allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, rimane aperto il 33% degli impianti, secondo il calendario predisposto nell'allegato A) sopraccitato.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale o festiva infrasettimanale, sospendono l'attività nell'intera del primo giorno feriale successivo.

Ogni impianto di distribuzione carburanti, ha l'obbligo di tenere ben esposto al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi, un cartello di dimensioni non inferiori a cm 120 x 80, con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura, il turno domenicale, festivo e di riposo infrasettimanale.

La turnazione del riposo obbligatorio infrasettimanale, è scelta dal gestore in uno dei pomeriggi compresi tra il martedì ed il sabato.

Art. 3 - Deroga periodo estivo

I gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di questo Comune,  nei seguenti periodi, hanno la facoltà di derogare dal rispetto dei turni di apertura e chiusura delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali, di cui al punto 2):

  • dal 2 al 9 gennaio;
  • la settimana prima e dopo della Pasqua;
  • dal 1° giugno al 30 settembre;
  • mese di dicembre;
  • nei mesi di luglio ed agosto è consentita la protrazione dell'orario di
  • chiusura fino alle ore 22,00, nei giorni di sabato, domenica e festivi,

Gli impianti di turno hanno l'obbligo dell'apertura, mentre i restanti impianti hanno facoltà di rimanere aperti.

Art. 4 Esenzioni

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanali e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività  di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service

pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano agli impianti funzionanti con  self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.

5. Gli autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, nonché le autonome attività commerciali o di pubblico esercizio di cui possono essere dotati gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, non sono assoggettati al rispetto degli orari di apertura e chiusura ed ai turni fissati dal presente provvedimento, ma seguono le disposizioni di legge previste per le rispettive tipologie.

6. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico, e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.

Art. 5 -Ferie

Il Comune, su domanda dei gestori degli impianti e d'intesa con i concessionari, autorizza la sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo dell'anno. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente dal Comune, d'intesa con i gestori, in base ad un criterio di fruizione graduale che preveda, comunque, l'apertura del 66% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni festivi.

Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2011.

Art. 6

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €  25,00 a €  500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, e da tale data, sono abrogate tutte le precedenti ordinanze riguardanti la materia ed ogni altra disposizione contrastante con le norme del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza, oltre che affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune di Fossacesia, viene trasmessa ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti, al Comando Stazione Carabinieri di Fossacesia e al Comando Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 9 dicembre  2010

Il Sindaco

( Dr. Fausto STANTE )





Allegato A) all'ordinanza n. 22  del 09.12.2010

TURNI DI APERTURA IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI NELLE DOMENICHE E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI  - ANNO 2011 -

Mesi

Turno "A"

Stazione ESSO

Via Marina

Turno "B"

Stazione Q8

Via SS 16 Adriatica

Turno "C"

Stazione THOMAS Via SS 652 Val di Sangro





Gennaio

6 - 23

1 - 9 - 30

2 - 16

Febbraio

13

20

6 - 27

Marzo

6 - 27

13

20

Aprile

17

3 - 24

10 - 25

Maggio

1 - 22

8 - 29

15

Giugno

5 - 26

12

2 - 19

Luglio

17

3 - 24

10 - 31

Agosto

7 - 21

14 - 28

15

Settembre

11

18

4 - 25

Ottobre

2 - 23

9 - 30

16

Novembre

6 - 27

13

1 - 20

Dicembre

11 - 26

4 - 18

8 - 25

Fossacesia, lì 9 dicembre 2010

Il Sindaco

( Dr. Fausto STANTE )

 

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