CITTA' DI FOSSACESIA
Provincia di Chieti
Settore I - Ufficio Commercio -
ORDINANZA N. 27 DEL 20/12/2010
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - ANNO 2011 -
IL SINDACO
VISTA la Legge Regionale 16.07.2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e s.m.i.;
VISTI i commi da 126 a 136, dell'art. 1, della Legge Regionale 16.07.2008, n. 11, che dettano le norme sugli gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;
VISTO l'art. 34 della Legge Regionale 12.05.2010, n. 17;
SENTITE le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO di dover adottare la presente ordinanza in conformità alle disposizioni normative, al fine di procedere alla determinazione delle giornate domenicali o festive, nelle quali può essere consentita l'apertura delle attività commerciali;
O R D I N A
i seguenti criteri per l'apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio:
ART. 1 - ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.
ART. 2 - FASCIA ORARIA
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
Nell'ambito della fascia di cui al comma precedente, l'esercente non può superare il limite di 13 ore giornaliere.
Gli esercizi commerciali, all'interno dei suddetti limiti giornalieri di apertura e di chiusura, hanno facoltà di svolgere l'attività senza interruzioni o con intervallo pomeridiano.
ART. 3 - MEZZI DI INFORMAZIONE
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante idoneo cartello o con altri mezzi di informazione.
ART. 4 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE
La chiusura settimanale di mezza giornata e' FACOLTATIVA.
L'esercente è tenuto a comunicare al pubblico l'eventuale chiusura con i mezzi d'informazione di cui all'art. 3.
ART. 5 - APERTURA DOMENICALE O FESTIVA
gli esercizi commerciali possono derogare per l'anno 2011, a libera scelta degli esercenti, dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei limiti di cui all'art. 34, comma 2, della L.R. 12.05.2010, n. 17, solo nelle seguenti 40 (quaranta) giornate:
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Mese
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Giorni
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Gennaio
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2 - 6 - 9 - 17 - 16 - 23 - 30
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Febbraio
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6 - 13
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Marzo
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6 - 13
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Aprile
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10 - 17
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Maggio
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8 - 15
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Giugno
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2 - 5 - 12 - 19 - 26
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Luglio
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3 - 10 - 17 - 24 - 31
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Agosto
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7 - 14 - 15 - 21 - 28
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Settembre
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4 - 11 - 18 - 25
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Novembre
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20 - 27
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Dicembre
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4 - 8 - 11 - 18
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Ulteriori deroghe, fino ad una massimo di 4 (quattro) giorni, per eventi particolari quali manifestazioni religiose, sportive o fieristiche, saranno stabilite di volta in volta con apposite ordinanze, sentite le associazioni di cui all'art. 1, comma 126, della L.R. 16.07.2008, n. 11.
La chiusura è obbligatoria nei giorni di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.
ART. 6 - ESERCIZI SPECIALIZZATI IN MATERIA PREVALENTE
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di seguito indicate: rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interna a campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situate nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, alle rivendite di giornali, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale, sale cinematografiche e stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente.
ART. 7 - FESTIVITÀ CONSECUTIVE
Gli esercizi del settore alimentare, in caso di più di due festività consecutive, devono garantire l'apertura al pubblico, per almeno quattro ore durante la mattinata del primo giorno festivo.
ART. 8 - ORARIO NOTTURNO NEL PERIODO ESTIVO
In considerazione delle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio del Comune di Fossacesia, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti, sia nei giorni feriali che festivi, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010, fino alle ore 24,00, non superando il limite delle 15 ore giornaliere.
ART. 9 - NORME ABROGATE
La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, ed è sostitutiva delle precedenti che regolano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.
ART. 10 - SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista all'art. 1, comma 139, della L.R. 16.07.2008, n. 11.
I Vigili Urbani e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 20 dicembre 2010
Il Sindaco
Dr. Fausto STANTE
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