stemma Città di Fossacesia - medaglia d'argento al merito civile Città di Fossacesia - medaglia d'argento al merito civile mare campanile di San Donato fontana delle cinque cannelle absidi di San Giovanni in Venere trabocco Bandiera Blu 2008
Comune di Fossacesia - Via Marina, 18, 66022 Fossacesia (CH) - tel: 0872 6222 1 - fax: 0872 6222 37 - codice fiscale: 00182910695
   

Webcam

Meteo

sabato 25 maggio, 02:57
Fossacesia  -°C

Statistiche

Tot. visite contenuti : 1094962
 11 visitatori online
grafica
Matrimonio PDF Stampa E-mail

Dove rivolgersi

Pubblicazioni

Per sposarsi, sia con rito civile che con quello religioso, occorre richiedere le pubblicazioni all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei due sposi.

Allo sportello devono presentarsi entrambi gli sposi (o una persona con una procura speciale risultante da scrittura privata), muniti di documento di identità valido e codice fiscale. Se il matrimonio è celebrato con rito religioso è necessario produrre anche la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco (o equivalente ministro di culto).

Il costo è di una marca da bollo da 14,62 Euro se entrambi gli sposi risiedono a Fossacesia, due marche se uno degli sposi risiede in altro comune.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile in un altro comune devono presentare apposita domanda in bollo al Sindaco, motivando la richiesta.

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'albo pretorio del comune per otto giorni consecutivi, per eventuali opposizioni al matrimonio.

Le pubblicazioni valgono sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione. Se il matrimonio non viene celebrato entro questo termine, le pubblicazioni scadono e occorre ripeterle.

Celebrazione

È necessario prenotare la cerimonia presso l'ufficio di Stato Civile, portando con sé copia del documenti d'identificazione dei testimoni e comunicando all'ufficio la scelta del regime patrimoniale della famiglia, nonché eventuali figli naturali della coppia (da riconoscere o legittimare).

Gli sposi non residenti a Fossacesia - muniti di documento di identità e codice fiscale - devono presentare la delega rilasciata dal comune che ha effettuato le pubblicazioni.

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dagli artt. 106 e successivi del codice civile. Nel giorno stabilito, l'ufficiale di stato civile (il Sindaco o un suo delegato) celebra il matrimonio in Comune (Sala Consiliare) alla presenza di due testimoni, anche parenti.

Nei giorni feriali in orario di servizio le celebrazioni per i residenti sono gratuite.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale che, per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni.

Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni devono comunicarlo, al momento della pubblicazione, al parroco (nel caso di matrimonio religioso) o all'ufficiale di stato civile (per il rito civile).
La scelta del regime patrimoniale può essere cambiata successivamente con la dichiarazione di fronte a un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'ufficio di stato civile

Cittadini stranieri

Un cittadino straniero che voglia sposarsi a Fossacesia deve presentare il nulla osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità competente (art. 116 c.c.). Il nulla osta deve essere legalizzato (per i Paesi non aderenti a particolari convenzioni) in uno dei seguenti modi:

  • se è rilasciato in Italia da autorità consolare, deve essere legalizzato dalla Prefettura dove ha sede la Rappresentanza diplomatica o consolare straniera oppure dalla Prefettura dove è depositata la firma del Console che ha rilasciato il nulla osta;
  • se è rilasciato all'estero, deve essere legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana con sede nel paese estero.

Matrimonio per minorenni di almeno 16 anni

I cittadini italiani che abbiano già compiuto 16 anni devono ottenere l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.

Divieto temporaneo di nuove nozze

Le donne, a norma dell'art. 89 c.c., devono lasciare trascorrere 300 giorni dalla data del decesso del coniuge, dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio prima di contrarre il nuovo, salvo dispensa richiesta al tribunale Civile.

Riconciliazione dei coniugi

I coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione di comune accordo, senza che sia necessario l'intervento del giudice. La dichiarazione di riconciliazione viene sottoscritta presso l'ufficio di Stato Civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio, o dove il matrimonio è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

Fissato un appuntamento con l'ufficio di stato civile, bisogna che vi si rechino entrambi i coniugi muniti di documenti d'identità ed una copia della sentenza di separazione. Gli altri documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio.

 
PEC
Albo On-line
Trasparenza Valutazione e Merito

calcimu_banneranutel.jpg
   
sito sviluppato con Joomla!  —  copyright  —  note legali  —  CSS valido  —  login