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Imposta comunale sugli immobili (ICI) PDF Stampa E-mail

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale N. 40  del 17 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 05.03.2009;

si rende noto che

IL 16 GIUGNO 2009

scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2009, che corrisponde al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al COMUNE DI FOSSACESIA su apposito c/c postale n. 34142638 intestato a: Comune di Fossacesia  Tributo ICI Servizio Tesoreria Via Marina n.18  - 66022 Fossacesia (CH). Oppure, secondo le modalità del Capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n°241.

Cliccare per scaricare il modulo per la dichiarazione

Cliccare per scaricare il bollettino postale precompilato

L'importo finale della rata dell'imposta da versare viene arrotondato all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore.

Non si fa luogo al versamento se l'importo dell'imposta annua dovuta è inferiore o uguale ad € 2,00.

Per l'anno 2009, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, l'imposta è determinata applicando al valore degli stessi le seguenti aliquote:

  • abitazione principale dei residenti (solo categorie catastali A1, A8 e A9)

4,90 ‰

  • tutte le altre unità immobiliari terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate

7,00 ‰

  • immobili destinati ad attività produttive

5,50 ‰

Riferimenti normativi

Si comunica che questo ente, in relazione all'imposta ICI anno 2009, non ha deliberato in merito, pertanto, ai sensi del comma 169 della finanziaria 2007, si intendono prorogate le aliquote dell'anno 2006.

Cliccare per la delibera di giunta 40/06 (aliquote ICI)

NOVITA' D.L. 27 maggio 2008, n. 93

A decorrere all'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.L.gs. 504/92 e successive modifiche, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, ad eccezione di quelle nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista.

Cliccare per scaricare il testo dell'art.1 D.L. 93/08

Cliccare per scaricare il modulo per l'autocertificazione di uso gratuito per familiari

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Tributi, nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico, tel. 0872 622236.

Dalla Residenza Municipale, lì 25 maggio 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Michelino Paglione )

 

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